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| Società ciclistica NRDC-IT |
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STATUTO ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE Il giorno 7 novembre 2006, si è costituita presso il Comando di Reazione Rapida della NATO la Società Ciclistica “NRDC-IT” con sede in Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA). I colori sociali sono stati definiti come BLU con inserzioni riportanti lo stemma del Corpo d’Armata NRDC-IT. ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’ La Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT”, è apolitica, non persegue scopo di lucro e si propone di praticare l’attività del ciclismo amatoriale e agonistico, secondo le norme statutarie e regolamentari della Federazione Ciclistica Italiana, della quale riconosce l’autorità ed accetta ogni decisione. L’Associazione è costituita al fine di sviluppare e diffondere il ciclismo attraverso la partecipazione del proprio personale ad eventi ciclistici agonistici e non, inoltre ha lo scopo di promuovere l’integrazione tra personale militare e civile in ambito sportivo e sociale. In particolare, gli scopi della Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT” sono:
ART. 3 – ORGANI E CARICHE Al fine di identificare e portare a termine i propri programmi la Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT” prevede le seguenti cariche:
Nessuna delle predette cariche è soggetta a specifica retribuzione. ART. 4 – DURATA La durata dell’Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta soltanto dall’assemblea dei soci con il 2/3 dei voti a favore del provvedimento. ART. 5 - TESSERAMENTO 1. L’iscrizione alla Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” è aperta a tutto il personale delle FF. AA. delle Nazioni che aderiscono al Comando di Reazione Rapida della NATO ed agli enti militari affiliati. 2. Possono essere trattenuti tutti i militari di qualsiasi grado, ruolo e sesso ed il personale civile in attività di servizio. Il tesseramento, a qualunque titolo, ha validità per l’anno sociale, a richiesta, può essere rinnovato alla scadenza. 3. Il tesseramento avviene per richiesta dell’interessato formalizzata con apposita domanda alla Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”. L’iscrizione comporta una spesa di iscrizione che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. 4. Tutti i tesserati alla Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” assumono la qualità di SOCIO. Non sono ammessi tesseramenti temporanei. 5. Sono esclusi tutti i tesserati che non rispettino le norme statutarie e/o comunque tengano comportamento in contrasto con le finalità della Società o siano lesivi all’immagine della stessa. ART. 6 – PRESIDENTE Il Presidente dell’Associazione:
ART. 7 - VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente:
ART. 8 – SEGRETARIO Il Segretario, collabora con il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento della loro attività, attraverso:
Il Segretario dà attuazione alle risoluzioni del Consiglio Direttivo; redige e conserva i verbali delle riunioni; provvede all’organizzazione ed alla gestione dell’attività dell’Associazione. ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 1. I Soci della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” hanno diritto di:
2. I Soci devono sottoporsi a visita medica per il rilascio del certificato medico di idoneità a svolgere attività sportiva agonistica. 3. Tutti i tesserati sono tenuti ad osservare lo statuto e le norme regolamentari della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT””, le delibere e le decisioni dei suoi Organi. 4. Il Socio, nella pratica sportiva, è tenuto ad osservare tutti i principi dell’attività sportiva amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza. 5. I Soci cessano di far parte della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT””:
6. I tesserati uscenti, per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso la Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” e verso gli altri tesserati. 7. L’adesione alla Società, che si formalizza con l’apposita domanda, comporta l’accettazione di quanto previsto dal presente statuto. 8. Il Socio qualora venga allontanato o non rinnova il tesseramento deve restituire l’abbigliamento e materiale ricevuto in consegna. 9. L’abbigliamento ed il materiale ricevuto in consegna che risulta danneggiato per manifesta incuria per altri motivi non giustificati sarà addebitato al prezzo di acquisto. ART. 10 – CONSIGLI DIRETTIVO 1. Il Consiglio è composto da:
2. I compiti del Consiglio sono:
3. I componenti del Consiglio sono eletti nei tempi e con le modalità previsti dal successivo Art. 11. Gli eletti durano in carica 4 anni, di norma in coincidenza con il ciclo olimpico e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte l’anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei consiglieri. La convocazione avviene di norma nelle forme concordate e previste dallo stesso ed in casi d’urgenza anche telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 24 ore. 5. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voto espressi, non tenendo conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. 6. Qualora siano presenti tutti componenti eletti, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in mancanza di formale convocazione. 7. Della riunione sarà redatto apposito verbale, anche informale, da conservare agli atti. 8. Il Consiglio nel rispetto dei valori e delle finalità previste all’art.2 del presente Statuto:
9. Nelle riunioni periodiche delibera l’esclusione di soci per morosità o per indegnità. 10. Il Consiglio provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni prese in assemblea, l’organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità. ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L’Assemblea dei soci è sovrana; essa è il massimo Organo della Società Sportiva Ciclistica “ NRDC-IT”” cui appartengono i poteri normativi generali. 2. L’Assemblea ordinaria si riunisce, di norma una volta all’anno per le valutazioni organizzative, la programmazione dell’anno sociale e l’approvazione del rendiconto. 3. Il rinnovo delle Cariche Sociali avrà luogo ogni quadriennio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati e validi motivi. 4. L’Assemblea straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno 1/3 dei Soci che abbiano diritto al voto. 5. Le Assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio; sono valide in prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. 6. La convocazione sarà portata a conoscenza dei Soci mediante avviso nei locali della Sede, di norma, con almeno 8 giorni di preavviso, mentre per il rinnovo delle cariche sociali con un preavviso di almeno 15 giorni. L’avviso dovrà specificare la data e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. 7. L’Assemblea ordinaria:
8. L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle proposte di modifica dello statuto indicato dal Consiglio. 9. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme statutarie. Non hanno diritto di voto nonché possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta; non sono ammesse deleghe. 10. Tutti i Soci maggiorenni godono il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi, essi godono ininterrotta e regolare iscrizione e partecipazione attiva alla vita della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT””. ART. 12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1. I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Socio sono:
2. I provvedimenti vengono applicati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo. 3. Per mancanze che non rendano incompatibile la qualifica di Socio, si applicano i provvedimenti di cui alle lettere a - b. 4. Per mancanze che siano lesive all’immagine dell’Associazione o comunque siano incompatibili con la qualità del Socio, si applicano i provvedimenti di cui alla lettera c. 5. Tutte le controversie tra la Società ed i Soci e fra i Soci devono essere sottoposte al Consigli Direttivo, al quale sono demandati i più ampi poteri e le cui decisioni sono inappellabili. ART. 13 – PATRIMONIO 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni di proprietà e/o comunque acquistati dall’Amministrazione Militare. 2. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se no quello per il quale l’Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali. 3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e dei beni patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono dell’Amministrazione Militare. 4. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 14 – ENTRATE 1. Le entrate sono costituite dalle assegnazioni specifiche al Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT”. 2. La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidamente con il Consiglio Direttivo. 3. L’anno sociale coincide con l’anno solare. 4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 5. Il rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai soci, sarà redatto ed approvato annualmente. ART. 15 – APPLICAZIONE 6. Il presente statuto, approvato dal Presidente, entra in vigore a partire dal giorno 07 novembre 2006. |
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