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Società ciclistica NRDC-IT

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Il giorno 7 novembre 2006, si è costituita presso il Comando di Reazione Rapida della NATO la Società Ciclistica “NRDC-IT” con sede in Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA). I colori sociali sono stati definiti come BLU con inserzioni riportanti lo stemma del Corpo d’Armata NRDC-IT.

ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’

La Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT”, è apolitica, non persegue scopo di lucro e si propone di praticare l’attività del ciclismo amatoriale e agonistico, secondo le norme statutarie e regolamentari della Federazione Ciclistica Italiana, della quale riconosce l’autorità ed accetta ogni decisione. L’Associazione è costituita al fine di sviluppare e diffondere il ciclismo attraverso la partecipazione del proprio personale ad eventi ciclistici agonistici e non, inoltre ha lo scopo di promuovere l’integrazione tra personale militare e civile in ambito sportivo e sociale. In particolare, gli scopi della Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT” sono:

  • promuovere, propagandare, organizzare e gestire nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana, la pratica agonistica del ciclismo;
  • propagandare il ciclismo tesserando personale appartenente alle forze armate che aderiscono al Comando di Reazione Rapida della NATO ed enti affiliati;
  • agevolare l’inserimento del personale militare nell’ambiente civile, mediante la partecipazione alle manifestazioni agonistiche federali e di cicloturismo. Per raggiungerli, la società:
  • si avvale delle risorse finanziarie all’uopo ricevute dall’Amministrazione Difesa nonché delle infrastrutture e delle attrezzature sportive del Comando di Reazione Rapida della NATO esistenti presso la Caserma “Ugo Mara”;
  • si impegna a ricercare ogni conveniente sinergia con gli Enti locali, con strutture federali e/o Società sportive e con altre realtà ”senza fine di lucro” al fine di produrre la massima efficienza societaria;
  • opera con l’osservanza delle norme giuridico - amministrative vigenti per gli Enti delle Forze Armate, anche con riferimento a premi e concorsi di risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione da terzi.

ART. 3 – ORGANI E CARICHE

Al fine di identificare e portare a termine i propri programmi la Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT” prevede le seguenti cariche:

  • Presidente;
  • Vice Presidente;
  • Consiglio Direttivo;
  • Segretario esecutivo;
  • Assemblea dei soci.

Nessuna delle predette cariche è soggetta a specifica retribuzione.

ART. 4 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta soltanto dall’assemblea dei soci con il 2/3 dei voti a favore del provvedimento.

ART. 5 - TESSERAMENTO

1. L’iscrizione alla Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” è aperta a tutto il personale delle FF. AA. delle Nazioni che aderiscono al Comando di Reazione Rapida della NATO ed agli enti militari affiliati.

2. Possono essere trattenuti tutti i militari di qualsiasi grado, ruolo e sesso ed il personale civile in attività di servizio. Il tesseramento, a qualunque titolo, ha validità per l’anno sociale, a richiesta, può essere rinnovato alla scadenza.

3. Il tesseramento avviene per richiesta dell’interessato formalizzata con apposita domanda alla Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”. L’iscrizione comporta una spesa di iscrizione che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Tutti i tesserati alla Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” assumono la qualità di SOCIO. Non sono ammessi tesseramenti temporanei.

5. Sono esclusi tutti i tesserati che non rispettino le norme statutarie e/o comunque tengano comportamento in contrasto con le finalità della Società o siano lesivi all’immagine della stessa.

ART. 6 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione:

  • firma gli atti della Società;
  • assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione;
  • è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell’attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione;
  • adotta in caso d’urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all’Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo;
  • firma la corrispondenza che impegna comunque l’Associazione;
  • attribuisce la titolarità e la responsabilità degli incarichi per i diversi settori di attività ai membri del Consiglio Direttivo ed i collaboratori tecnici. In caso di assenza o temporanei impedimenti, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

ART. 7 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

  • è designato dal Presidente nell’ambito dei componenti eletti nel Consiglio Direttivo;
  • ha responsabilità organizzative e gestionali di tutte le attività approvate;
  • assume l’incarico di Presidente del Consiglio Direttivo;
  • assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o temporanei impedimenti del Presidente dell’Associazione.

ART. 8 – SEGRETARIO

Il Segretario, collabora con il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento della loro attività, attraverso:

  • la predisposizione degli atti amministrativi ed organizzativi che gli vengono emanati;
  • l’aggiornamento, la custodia ed il controllo dell’elenco Soci;
  • la redazione dei verbali degli organi deliberanti;
  • il disbrigo puntuale della corrispondenza;
  • l’assistenza e la collaborazione per l’organizzazione e la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione.

Il Segretario dà attuazione alle risoluzioni del Consiglio Direttivo; redige e conserva i verbali delle riunioni; provvede all’organizzazione ed alla gestione dell’attività dell’Associazione.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” hanno diritto di:

  • partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie regolamentari;
  • voto libero ed individuale ai sensi del successivo art. 11;
  • partecipare a tutte le attività programmate;
  • ricevere la “tessera” a seguito dell’accettazione e dell’iscrizione nell’elenco dei tesserati.

 2. I Soci devono sottoporsi a visita medica per il rilascio del certificato medico di idoneità a svolgere attività sportiva agonistica.

3. Tutti i tesserati sono tenuti ad osservare lo statuto e le norme regolamentari della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT””, le delibere e le decisioni dei suoi Organi.

4. Il Socio, nella pratica sportiva, è tenuto ad osservare tutti i principi dell’attività sportiva amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

5. I Soci cessano di far parte della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT””:

  • per mancata reiscrizione annuale;
  • per scarsa partecipazione alle attività programmate;
  • per scioglimento della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”;
  • per radiazione deliberata per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o comportamentali lesive dell’immagine della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” o dello scorretto rapporto tra i tesserati.

6. I tesserati uscenti, per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso la Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT”” e verso gli altri tesserati.

7. L’adesione alla Società, che si formalizza con l’apposita domanda, comporta l’accettazione di quanto previsto dal presente statuto.

8. Il Socio qualora venga allontanato o non rinnova il tesseramento deve restituire l’abbigliamento e materiale ricevuto in consegna.

9. L’abbigliamento ed il materiale ricevuto in consegna che risulta danneggiato per manifesta incuria per altri motivi non giustificati sarà addebitato al prezzo di acquisto.

ART. 10 – CONSIGLI DIRETTIVO

1. Il Consiglio è composto da:

  • un Vice Presidente;
  • n° 5 Consiglieri nominati dal Presidente su votazione dell’assemblea ordinaria dei Soci;
  • un Segretario, nominato all’interno del Consiglio Direttivo su proposta del Vice Presidente.

2. I compiti del Consiglio sono:

  • definire e programmare le attività da svolgere;
  • elaborare la relazione tecnica e morale dell’anno sociale e trasmetterla al Presidente;
  • mantenere aggiornati i registri di carico dei materiali di qualsiasi genere acquistati per esigenze della società;
  • determinare le quote “di partecipazione” e quelle “di frequenza”;
  • programmare l’acquisto dei vari materiali di equipaggiamento sportivo e tecnico;
  • esprimere parere sulle domande di ammissione dei soci straordinari e d’onore e sull’esclusione di soci morosi e per indegnità.

3. I componenti del Consiglio sono eletti nei tempi e con le modalità previsti dal successivo Art. 11. Gli eletti durano in carica 4 anni, di norma in coincidenza con il ciclo olimpico e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio si riunisce almeno

4 volte l’anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei consiglieri. La convocazione avviene di norma nelle forme concordate e previste dallo stesso ed in casi d’urgenza anche telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 24 ore.

5. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voto espressi, non tenendo conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Qualora siano presenti tutti componenti eletti, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in mancanza di formale convocazione.

7. Della riunione sarà redatto apposito verbale, anche informale, da conservare agli atti. 8. Il Consiglio nel rispetto dei valori e delle finalità previste all’art.2 del presente Statuto:

  • dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
  • predispone la relazione tecnico morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
  • propone gli indirizzi di massima dell’attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico-preventivo;
  • ratifica i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  • indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto.

9. Nelle riunioni periodiche delibera l’esclusione di soci per morosità o per indegnità.

10. Il Consiglio provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni prese in assemblea, l’organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei soci è sovrana; essa è il massimo Organo della Società Sportiva Ciclistica “ NRDC-IT”” cui appartengono i poteri normativi generali.

2. L’Assemblea ordinaria si riunisce, di norma una volta all’anno per le valutazioni organizzative, la programmazione dell’anno sociale e l’approvazione del rendiconto.

3. Il rinnovo delle Cariche Sociali avrà luogo ogni quadriennio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati e validi motivi.

4. L’Assemblea straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno 1/3 dei Soci che abbiano diritto al voto.

5. Le Assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio; sono valide in prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

6. La convocazione sarà portata a conoscenza dei Soci mediante avviso nei locali della Sede, di norma, con almeno 8 giorni di preavviso, mentre per il rinnovo delle cariche sociali con un preavviso di almeno 15 giorni. L’avviso dovrà specificare la data e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.

7. L’Assemblea ordinaria:

  • approva annualmente la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
  • stabilisce gli indirizzi di massima dell’attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico-preventivo;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone di provata preparazione, esperienza e conoscenza delle specifiche attività;
  • delibera su ogni argomento iscritto all’ordine del giorno.

8. L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle proposte di modifica dello statuto indicato dal Consiglio.

9. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme statutarie. Non hanno diritto di voto nonché possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta; non sono ammesse deleghe.

10. Tutti i Soci maggiorenni godono il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi, essi godono ininterrotta e regolare iscrizione e partecipazione attiva alla vita della Società Sportiva Ciclistica “NRDC-IT””.

ART. 12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Socio sono:

  • la deplorazione;
  • la sospensione;
  •  l’esclusione.

2. I provvedimenti vengono applicati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

3. Per mancanze che non rendano incompatibile la qualifica di Socio, si applicano i provvedimenti di cui alle lettere a - b.

4. Per mancanze che siano lesive all’immagine dell’Associazione o comunque siano incompatibili con la qualità del Socio, si applicano i provvedimenti di cui alla lettera c.

5. Tutte le controversie tra la Società ed i Soci e fra i Soci devono essere sottoposte al Consigli Direttivo, al quale sono demandati i più ampi poteri e le cui decisioni sono inappellabili.

ART. 13 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni di proprietà e/o comunque acquistati dall’Amministrazione Militare.

2. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se no quello per il quale l’Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e dei beni patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono dell’Amministrazione Militare.

4. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 – ENTRATE

1. Le entrate sono costituite dalle assegnazioni specifiche al Società Sportiva Ciclismo “NRDC-IT”.

2. La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidamente con il Consiglio Direttivo.

3. L’anno sociale coincide con l’anno solare.

4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

5. Il rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai soci, sarà redatto ed approvato annualmente.

ART. 15 – APPLICAZIONE

6. Il presente statuto, approvato dal Presidente, entra in vigore a partire dal giorno 07 novembre 2006.

 

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