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Qualche giorno fa, la condanna della Corte di Cassazione sull'attività del
sito Web svedese Pirate Bay ha posto le premesse per una importante svolta
nell'attività di file sharing su Internet. Ora, l’Associazione
Italiana Internet Provider (AIIP) denuncia gli effetti devastanti che tale
situazione potrebbe dispiegare sui fornitori di accesso e sugli utenti italiani.
In particolare, nella
sentenza n. 49437/09 della Corte di Cassazione sotto accusa la parte in cui
dispone che “il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web
il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione
nella rete internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne
diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di
connessione internet escludano l'accesso al sito al limitato fine di
precludere l'attività di illecita diffusione di tali opere".
AIIP pur essendo in prima linea per sostenere
il rispetto della legge, la collaborazione con le Autorità pubbliche e il
principio della personalità della responsabilità penale, resta fermamente
contraria a qualsiasi ipotesi di responsabilizzazione dei fornitori italiani di
accesso ad Internet per gli atti commessi dagli utenti dei servizi internet.
Se atti illeciti sono stati commessi e se sono
stati commessi in Italia, i soli a dover rispondere sono coloro che li hanno
commessi. Non è ancora chiaro a tutti che se si deve disporre il sequestro di un
sito, questo deve essere eseguito presso il fornitore del servizio di hosting.
Disporre invece l’inibizione dell’accesso ad un sito (servizio o contenuto) come
forma di sequestro surrettizia è tanto sbagliato sotto il profilo giuridico,
quanto inutile sotto quello tecnico. L’unico modo di sequestrare un sito in
hosting all’estero è la rogatoria internazionale.
L'ordine impartito ai provider italiani,
secondo la Cassazione, troverebbe la sua fonte nel d.lgs. 70/2003 (attuazione
della direttiva comunitaria sul commercio elettronico). La norma in questione,
infatti, stabilisce che l'autorità giudiziaria può inibire (anche in via
d'urgenza) l'accesso a una risorsa di rete tramite la quale è commesso un
illecito di cui il provider sia stato previamente messo a conoscenza. La norma
si riferisce però ai servizi di hosting: nessun provider italiano fornisce
hosting a The Pirate Bay. La Cassazione interpreta dunque in modo non corretto
il dettato normativo del D.Lgs. 70/2003. In particolar modo, grazie
all’interpretazione errata di cui sopra, la Cassazione motiva una misura
impropria per evitare la prosecuzione degil illeciti di The Pirate Bay: essa
ritiene che possa trovare applicazione il sequestro preventivo disciplinato
dall'art. 321 del codice di procedura penale come misura equivalente
all'inibitoria prevista dal d.lgs. 70/2003. Il sequestro preventivo (che serve a
evitare la prosecuzione di un reato, in attesa che si celebri il processo) è
disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321 del
Codice di procedura penale; mentre il d.lgs. 70/2003 attribuisce genericamente
il potere di inibitoria all'accesso alla "autorità giudiziaria". Si tratta
dunque di due strumenti giuridici distinti e separati. Era stato il Gip del
tribunale di Bergamo, da cui è partito il processo a “The Pirate Bay”, a
ritenere l'uno (il filtraggio) come modalità di esecuzione dell'altro (il
sequestro). Il Tribunale del Riesame aveva annullato questa misura. La
Cassazione equipara ora, nuovamente, l'inibitoria al sequestro e questo
imporrebbe il filtraggio della navigazione. Si tratta di un errore tecnico,
visto che e' ampiamente dimostrato che i filtri funzionano solo ed
esclusivamente se l'utente "filtrato" e' disponibile a collaborare o se il
provider è l’ultimo anello della connessione che porta al sito in questione
(l’hosting provider). Dunque, se il filtraggio tecnicamente non funziona, e'
anche inidoneo a costituire modalita' di esecuzione dell'inibitoria ed, in
generale, ad impedire che il reato venga commesso. E’ inoltre impossibile
applicare questa “inibitoria tramite filtraggio” a risorse di rete localizzate
al di fuori della giurisdizione italiana in base alle norme contenute nel D.Lgs.
70/2003 e nella corrispondente Direttiva sul commercio elettronico. Queste sono
applicabili alle ipotesi di hosting e caching, ma non al mere conduit (trasporto
mero) che è l’attività che compie un provider quando fornisce accesso ad un sito
straniero. Il rapporto in quel caso è unicamente tra l’utente e il sito svedese
e l’eventuale intervento deve essere svolto sul gestore straniero.. La
Cassazione afferma che l'inibitoria di cui al d.lgs. 70/2003 si affianca al
sequestro. Questo non e' nella stabilito dalla legge, ma e' una interpretazione.
La Cassazione afferma sorprendentemente che il giudice italiano puo' disporre
l'inibitoria anche a carico di una risorsa di rete localizzata all'estero, senza
passare da una rogatoria internazionale. Anche questo non è previsto dalle norme
citate, ma costituisce una interpretazione che non sembra condivisibile.
Secondo AIIP, questa sentenza e' pericolosa per cittadini e imprese perchè
prima di tutto non risolve il
problema della pirateria: i rimedi che identifica sono assolutamente inidonei a
contrastare i reati per cui “The Pirate Bay” viene condannato. Inoltre, erode
ulteriormente il principio dell'assenza di un obbligo di sorveglianza preventiva
sulle attività degli utenti e costringe i provider a mettere in atto misure di
filtraggio che, per le caratteristiche stesse della rete, possono essere
facilmente aggirate dagli utenti, esponendo i fornitori al rischio di essere
considerati responsabili in prima persona degli accessi compiuti dall’utente a
siti, contenuti o servizi di cui si è disposto il “sequestro”
Se si vuole
sequestrare un sito o servizio occorre poi rivolgersi al fornitore di hosting o housing. Se il sito risiede all’estero, si deve ricorrere alla rogatoria
internazionale. Si espone a rischio la privacy dei cittadini, si provoca un
aumento dei costi di erogazione dei servizi internet, si limita la libertà di
manifestazione del pensiero in Internet, ponendo una questione costituzionale
rilevante, si provoca una diminuzione della velocità della banda, dovuta alla
necessità di filtrare i contenuti, si disincentiva gli investimenti nel settore
TLC e per finire si abbassa la competitività degli operatori italiani nei confronti dei
concorrenti stranieri.